venerdì 22 Novembre 2024
Il Pensiero LiberoLe gravi restrizioni incostituzionali subite dagli Italiani

Le gravi restrizioni incostituzionali subite dagli Italiani

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Non so che cosa sia avvenuto all’estero e non m’interessa in questa sede approfondire l’entità e la portata della tutela della libertà personale dei cittadini fuori dal contesto delle nostre norme costituzionali.
D’altronde non tutti i Governi dei vari Paesi si sono comportati in modo uniforme nel restringere la libertà personale dei propri cittadini. 

Si è parlato per molti di essi di lockdown, ma non in tutti gli Stati le misure adottate sono state coercitive allo stesso modo, talvolta hanno riguardato solo le attività economiche e hanno previsto forme risarcitorie o compensatorie senza toccare la libertà personale di movimento dei cittadini, nè sempre (e mai comunque ugualmente) sono state sanzionate con pene pecuniarie di discreta entità o considerate addirittura reati.
Esaminare il problema nella sua portata mondiale sarebbe un grave errore, dal punto di vista giuridico e potrebbe solo servire a confondere ulteriormente le idee a chi non le ha mai avuto chiare.

Ciò che, da cittadino italiano, so bene è che nel Bel Paese si è litigato ferocemente per stabilire se, in occasione della pandemia del Coronavirus, le restrizioni della libertà dei cittadini, da disporre autoritativamente, con l’obbligo di non lasciare la propria abitazione e di non raggiungere una seconda casa (posta, magari, anche a breve distanza dalla prima) fossero di competenza dello Stato o della Regione.
Nessuno ha mai sostenuto che, in realtà, nè il Governo Centrale nè quello locale potevano agire come hanno agito, senza violare clamorosamente la Costituzione e porsi in una posizione illiberale che conculcava pesantemente la libertà dei cittadini.

E ciò, indipendentemente dal fatto di avere seguito strade aberranti per la loro sfrontata violazione della legge (sono stati emessi decreti amministrativi del Presidente del Consiglio dei Ministri per una sorta di “delega” implicita in un decreto legge) che hanno fatto accapponare la pelle anche a semplici dottori in giurisprudenza.
Eppure, la formulazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana è ben chiara “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti… La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Non può esservi dubbio che il diritto alla salute, pur definito “fondamentale” nell’articolo 32 della Costituzione sta sullo stesso piano elevato degli altri diritti individuali definiti  “inviolabili” dall’art.2 come si afferma nei “principi fondamentali” della Costituzione.
Si tratta, in altre parole, di un’istanza del cittadino, corrispondente, per una parte a un diritto peculiare dell’individuo e per un’altra comune all’interesse di  tutti i membri  della collettività.

In altre parole, non v’è ragione alcuna nè di ritenerlo (arbitrariamente) sovraordinato ad altri diritti di libertà del cittadino.
L’aggettivazione diversa usata per tali diritti dal legislatore costituente (ora fondamentali, ora inviolabili) è perfettamente coerente con la dizione “principi fondamentali” posta in testa alla Costituzione.
Meno che mai lo si può ritenere un diritto dello Stato alla salvaguardia di un proprio “patrimonio umano”. 

I tempi dei signori Feudali che ritenevano una loro proprietà i servi della gleba sono finiti con la Rivoluzione Francese e si identificano, in modo mistico, con i propri Capi solo quei popoli che hanno totalmente perso la libertà. 
L’idea di Rousseau, fatta propria, non a caso, da Hegel (per giustificare l’Autorità Prussiana) è patrimonio dei regimi autoritari (Teocrazie, Monarchie assolute, Dittature tiranniche), non di certo delle liberal-democrazie cui gli Italiani ritengono ancora di appartenere.
Lo Stato, in relazione alla salute dei cittadini, ha doveri e non diritti: deve predisporre i mezzi perché sia tutelata adeguatamente, nel loro personale o collettivo interesse. E ciò sempre nel rispetto della libertà e della dignità umane.

Se, persino, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità possono essere disposti (in base a un’altra norma della Costituzione: l’articolo 14) solo sulla base di una legge speciale, l’elusione della vera essenza del problema in Italia, in occasione del Covid19 è stata di tutta evidenza.
L’articolo 13 sul divieto rigoroso di “qualsiasi restrizione alla libertà personale” non può cedere all’articolo 32 della stessa Costituzione che tutela la salute come diritto (altrettanto fondamentale, ma non di più) solo per l’individuo, degradandolo a mero interesse per la collettività.

Domande: Le restrizioni coattive disposte dal Governo Italiano per motivi di sanità potevano non seguire le vie previste dall’articolo 13? 

E poteva il potere centrale, non limitarsi a un pressante invito ai cittadini di  stare precauzionalmente a casa, senza prevedere addirittura sanzioni di notevole entità pecuniaria e persino penali?

I cittadini che non intendevano cedere a un’imposizione che ritenevano, non senza plausibili ragioni, costituzionalmente illegittima non si avvalevano di norme relative a una libertà  personale solennemente garantita?

I Governanti italiani si sono dichiarati tronfiamente orgogliosi di avere imposto il lockdown più rigoroso e restrittivo dopo la Cina. 
Quel Paese, però, è retto da una dittatura; e l’identificazione mistica del popolo con il Capo è conseguente. Noi siamo ancora, formalmente e nonostante le prove contrarie di questi ultimi mesi, una liberal-democrazia dove i  “misfatti” compiuti in sede politica sono valutati in sede elettorale, quando e se si consente ai cittadini di andare al voto.
La gravità di quanto è avvenuto e potrà ancora accadere in Italia, non può neppure fare escludere che all’azione politica di ribaltamento degli attuali governanti e parlamentari possano seguire e associarsi iniziative in varie sedi giudiziarie dirette a ottenere dai responsabili di uno Stato così malamente amministrato misure risarcitorie o riparatorie per compensare le conseguenze negative prodotte, sotto vari e molteplici aspetti, dalle restrizioni personali e collettive  della libertà. Vi sono stati suicidi e stati depressivi di difficile guarigione, in conseguenza  delle restrizioni imposte alla libertà dei cittadini.

La tutela costituzionale di un diritto fondamentale e inviolabile dovrà essere considerata  solo alla stregua di un inane momen? 






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