lunedì 23 Dicembre 2024
Brava genteLa costituzione, i magistrati e Don Abbondio

La costituzione, i magistrati e Don Abbondio

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Le recenti vicende del Consiglio Superiore della Magistratura rendono necessaria qualche riflessione anche per comprendere meglio ciò che è accaduto.

E’ forse opportuno cercare di eliminare subito un equivoco: la funzione del giudice è di dare applicazione alla legge nel caso sottoposta al suo esame ma ciò non significa che quella attività non sottintenda una valutazione anche politica del fatto.

Per applicare la legge essa deve essere innanzitutto interpretata e la sua interpretazione, per quanto ancorata alla lettera della norma, è sempre politicamente rilevante e politicamente qualificata. Ciò è vero da sempre: non a caso già nello statuto del regno d’Italia che restò in vigore fino al 1948 era detto chiaramente che i magistrati facevano capo a chi li nominava, salvo che per il livello meno elevato e che l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spettava “esclusivamente al potere legislativo”, ciò che significava in pratica che il giudice nell’interpretare la legge doveva seguire le direttive che gli provenivano dal governo del Re.

Parlare di indipendenza del Giudice, e della Magistratura in generale, in questo scenario era semplicemente illusorio: tuttavia qualcuno iniziò a farlo, prima timidamente, poi con crescente intensità. La questione non mancava di riflessi pratici: il cordone ombelicale tra Governo, e Ministro di Grazia e Giustizia in particolare, e Magistrati assicurava talvolta attribuzione di meriti ai Giudici più ligi al potere e alle sue direttive (promozioni, trasferimenti in sedi più prestigiose, incarichi decorosi, riconoscimenti fino alla nomina a Senatore) e c’era anche chi vedeva nella sua azione molta iniquità sostanziale, anche se altri preferivano imitare il Don Abbondio di manzoniana memoria e tenersi fuori dalla mischia confidando solo in una tranquilla pensione.

Ancora una volta Don Abbondio perse la partita: nel 1907 fu istituito il Consiglio Superiore della Magistratura con poteri piuttosto ampi come la classificazione dei giudici per merito, il parere sul loro trasferimento, il passaggio dalla funzione giudicante all’inquirente e così via.

Aula del Consiglio Superiore della Magistratura
Aula del Consiglio Superiore della Magistratura

I componenti del Consiglio furono inizialmente elettivi, poi di nomina reggia: leggi successive diminuirono i poteri del consiglio.

Nel Regime Fascista con la legge Grandi del 1941 ampliò i poteri del Ministero di Grazia e Giustizia anche a proposito delle nomine e dei trasferimenti dei giudici.

L’assemblea costituente decise con gli Art. 103 e 104 della costituzione di dare garanzia costituzionale alla indipendenza della Magistratura ed ai poteri del Consiglio Superiore ma senza dimenticare il passato: il Consiglio Superiore divenne composto in parte da membri eletti dai giudice ed in parte da eletti dal Parlamento.

Quest’ultima lezione significò in pratica il riconoscimento di funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura suscettibili anche di avere una valenza politica: bisognava quindi evitare una chiusura a riccio, di tipo corporativo, del consiglio stesso.

A ben guardare si trattava, visti i precedenti, della situazione forse più opportuna: il punto debole era la possibilità che i giudici cedessero al fascino della politica, si schierassero per gruppi facilmente riconoscibili ai Partiti politici ed in tal modo condizionassero le elezioni dei membri del consiglio superiore, detenuto nel tempo per tale ragione sempre più copia del governo con la sua maggioranza e la sua opposizione.

E’ forse impossibile pensare a tanti giudici Don Abbondio e certamente ciò non risulterebbe vantaggioso ne per i cittadini ne per lo Stato: cosa sarebbe accaduto ad esempio in passato se i giudici coraggiosi non avessero ritenuto in contrasto con la costituzione molte norme del periodo fascista che continuarono ad essere in vigore anche dopo il 1948?

Non sembra però togliere nulla ai magistrati introducendo modifiche nella elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura da parte loro: ad esempio si potrebbe pensare ad eliminare le riserve dei posti per le diverse giurisdizioni, ad attribuire maggiori poteri alla commissione di controllo, a prevedere la possibilità della revoca del mandato.

Pensare a rimedi come quello del sorteggio sarebbe un grave errore: certamente lederebbe la dignità dei giudici e intanto significherebbe implicitamente affermare la loro inidoneità ad esprimere liberamente i propri rappresentanti nell’organo previsto in Costituzione a garanzia della loro indipendenza.

Forse sarà opportuno riflettere accuratamente sul problema.

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