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Siamo ciò che mangiamo, regole migliori per evitare la confusione

A cura del settore Tutela Alimentare dell’Associazione CODICI, Avv. Carmine Laurenzano, Dott. Luigi Gabriele, Dott. Matteo Pennacchia

Nell’Unione europea sono ancora pochi gli alimenti che hanno l’obbligo di indicare l’origine in etichetta e sono principalmente alimenti non trasformati. In tutti gli altri casi è molto difficile scoprire la provenienza degli ingredienti, a meno che i produttori non decidano di dichiarlarla spontaneamente (cosa che succede, in generale, quando questa è percepita come un elemento qualificante del prodotto). Inoltre, su questo aspetto il marketing spesso non gioca pulito, facendo credere al consumatore provenienze non veritiere.

La legge impone di dichiarare in etichetta soltanto l’indirizzo del produttore o del distributore, che non è detto che corrisponda a quello di provenienza delle materie prime. Anche il codice a barre, da molti ritenuto fonte di questa preziosa informazione, in realtà non rivela granché: le prime due o tre cifre, infatti, si riferiscono al Paese dove è stato registrato il marchio dell’azienda, che può benissimo trovarsi a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di produzione, di raccolta o di allevamento. Su questo e su molti altri aspetti dell’etichetta, dalle immagini agli slogan sulla confezione, si gioca una partita non del tutto corretta.

Per questo sono necessarie regole più severe e trasparenti, che impediscano al consumatore di cadere nelle trappole della pubblicità ingannevole.

L’etichettatura rappresenta dunque un importante strumento di informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Informazione che deve essere corretta e trasparente, senza indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dell’alimento: lo scopo deve essere quello di tutelare gli interessi delle parti in un contesto di libero scambio delle merci.

Diversi provvedimenti legislativi regolano l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: in Italia, la norma base è il D.Lgs 109/1992, che definisce l’etichetta di un alimento come “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo…”, norma più volte modificata in seguito alla promulgazione di altri provvedimenti, a partire da quelli di natura comunitaria.

Spesso il consumatore è tratto in inganno da etichette che riportano dizioni che richiamano all’italianità quando, invece, il prodotto nasce da materie prime straniere. Con la completa tracciabilità del prodotto i consumatori europeidovranno avere tutte le informazioni necessarie per scegliere cosa comprare. Questa misura tutela anche i produttori agricoli che lavorano sulla qualità, l’eccellenza e la genuinitàdegli alimenti.

Come noi sappiamo, il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare perché rappresenta l’eccellenza dei nostri territori nella misura in cui non è solamente un settore destinato alla produzione di alimenti, ma identifica un patrimonio unico di valori e tradizioni di cultura e qualità di notevoli potenzialità

Qualche settimana fa Google ha lanciato una piattaforma online la quale prevederà un accesso facilitato ad un e-commerce su scala internazionale dei nostri prodotti, prova dell’eccellenza qualitativa che suscita interesse da parte dell’intero globo. Da fonti del MiPAAF, risulta che le eccellenze alimentari italiane, tenendo conto dei prodotti con marchi di tutela (dop,doc,docg,igp,stg) e certificati biologici, crescono grazie all’ausilio delle pmi vero motore nel settore che manifestano sempre più difficoltà nel far emergere le loro realtà.

Siamo cio che mangiamo – Unspalsh

L’Italia vanta il primato, fra i Paesi dell’Unione Europea, di una tutela della qualità delle produzioni agroalimentari elevata, si pensi che il Paese ha il maggior numero di prodotti a marchio registrato come la denominazione d’origine protetta, l’indicazione geografica e protetta e la specialità tradizionale garantita che sono oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione

Tale valore può essere tutelato solo attraverso la promozione della qualità, della tracciabilità degli alimenti e dall’ampliamento delle informazioni ai consumatori, anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali e di contraffazione dei prodotti agroalimentari.

Nella precedente Legislatura, è stata approvata la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Il testo della legge risulta, pertanto, incentrato sull’esigenza di promuovere il sistema produttivo nazionale nel quale la qualità dei prodotti è frutto del legame con i territori di origine, e sulla pari necessità di trasmettere al consumatore le informazioni sull’origine territoriale del prodotto, alla base delle dette qualità. Il fine di assicurare una completa informazione ai consumatori è, infatti, alla base delle norme (artt. 4 e 5) che dispongono l’obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza. Specificatamente, per i prodotti alimentari non trasformati, il luogo di origine o di provenienza è il Paese di produzione dei prodotti; per i prodotti trasformati la provenienza è da intendersi come il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale, il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione. L’etichetta deve altresì segnalare l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati, OGM, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Le norme, che demandano sostanzialmente alle regioni l’attività di controllo, sono peraltro rafforzate da dispozioni sanzionatorie (così il comma 10 dell’articolo 4), che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 1.600 euro e 9.500 euro per i prodotti non etichettati correttamente. Le modalità applicative dell’indicazione obbligatoria d’origine sono state demandate a decreti interministeriali chiamati a definire, all’interno di ciascuna filiera alimentare, quali prodotti alimentari saranno assoggetti all’etichettatura d’origine;

I decreti attuativi non sono stati a tutt’oggi emanati da parte dei dicasteri agricolo e dello sviluppo economico, proprio a causa della difficile applicazione della asserita “obbligatorietà” della indicazione di provenienza, laddove le norme europee prevedono, allo stato, solo regimi “facoltativi”. Le disposizioni nazionali non possono, infatti che essere coerenti con la normativa approvata dall’Europa che ha disciplinato le modalità e i contenuti informativi da trasmettere ai consumatori.

Ma recentemente l’Unione Europea ha apportato, in tema di indicazioni, delle modifiche al regime di etichettatura dei prodotti agroalimentari. In particolare, il Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura d’informazioni sugli alimenti ai consumatori ha modificato la precedente normativa, al fine di semplificarla e migliorare il livello d’informazione e di protezione dei consumatori europei. Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 13 dicembre 2014 – ad eccezione delle disposizioni relative all’etichettatura nutrizionale che entreranno in vigore a partire dal 13 dicembre 2016 – rispondono alla necessità di aumentare la chiarezza e la leggibilità delle etichette. Il regolamento si applica a tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena e a tutti gli alimenti destinati al consumo finale, compresi quelli forniti dalle collettività (ristoranti, mense, catering) e quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Esso introduce alcune novità di rilievo, quali l’obbligo di indicare la provenienza e l’origine dei prodotti, la leggibilità dell’etichetta, e consente agli Stati membri di adottare “disposizioni ulteriori” (art. 39 del Regolamento)per specifici motivi:protezionedella salute pubblica e dei consumatori, prevenzione delle frodi, repressione della concorrenza sleale, protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale e tutela delle indicazioni di provenienza e denominazioni di origine controllata. Lo Stato membro che voglia introdurre un provvedimento nazionale dovrà notificare il progetto alla Commissione Europea e attendere tre mesi per approvarlo, salvo parere negativo della stessa.

In virtù di queste nuove norme europee, il 19 giugno 2013 il Dipartimento della Salute britannico ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema volontario di etichettatura nutrizionale basato sulla colorazione semaforica (verde-giallo-rosso) del packaging dei prodotti alimentari sulla base del contenuto di sale, zucchero, grassi e grassi saturi presente in 100 grammi di prodotto, che ha destato molte critiche e disapprovazioni;

Lo schema inglese del “semaforo” si basa sulla schedatura degli alimenti: verde uguale cibo “buono”, rosso uguale cibo “cattivo”, mettendo a rischio i prodotti di qualità e non considerando il fatto che non esistono cibi “buoni” o “cattivi” ma solo regimi alimentari corretti o scorretti;

Schedare cibi e bevande in questo modo, è pericoloso e fuorviante, perché si offre al consumatore soltanto un’informazione parziale ed erronea che non tiene più conto della dieta complessiva e soprattutto non considera il regime alimentare nel suo insieme e, quindi, il modo in cui gli alimenti vengono integrati fra loro;

Contro l’introduzione di questo sistema si sono espresse le maggiori sigle dei produttori alimentari italiani e anche associazioni di altri Paesi, in particolare del Sud Europa perchè questo scenario vede penalizzati innanzitutto i prodotti alla base della dieta mediterranea, il cui valore come “patrimonio immateriale dell’umanità” è stato ufficialmente riconosciuto dall’Unesco nel 2010.

Alcune riflessioni finali: alla luce dell’impianto normativo descritto, appare necessario adottare le idonee iniziative al fine di poter consentire al nostro Paese di tutelare il made in Italy con un sistema di etichettatura dei prodotti agroalimentari che consenta di salvaguardare la biodiversità agroalimentare nella sua interezza culturale;

Si considerino, inoltre i meccanismi della grande distribuzione, il “grande ostacolo”, poichè il consumatore quando entra in un supermarket è bombardato da prezzi e prodotti e spesso indotto a scelte non volute, oppure sbagliate, oppure ancora prive di qualità.

Esistono nuove forme di vendita e mercato che funzionano ed esaltano le buone e giuste produzioni. Dobbiamo iniziare anche a promuovere nuovi modi per acquistare nel settore, poiché c’è troppo deficit di conoscenze.

I consumatori stanno cambiando l’approccio al settore agroalimentare, creando a livello nazionale una rete di Gruppi di acquisto (www.retegas.org), dove non esiste intermediazione finanziaria tra le parti (cosa che avviene nella grande distribuzione generando squilibri di prezzi tra produttore e consumatore) costruendo quotidianamente la filiera corta (o kmO). Il rapporto produttore- consumatore è basato sulla trasparenza, al fine di conoscere ogni passaggio produttivo del cibo che giunge nelle nostre tavole.

Attraverso i gas (gruppi di acquisto solidale) i consumatori stanno costruendo nuovi percorsi, che si avvalorano dell’ausilio dei nuovi media, contrastando peraltro inconsapevolmente le agromafie, le quali non riescono a controllare le piccole reti produttori-consumatori. Il consumatore risulta protagonista del settore, ma richiede una forte tutela giudiziaria e amministrativa contro le grandi lobbies alimentari che lo considerano solo indice di profitto, spesso innescando frodi che incidono indirettamente sull’intero sistema italiano. L’appello è di fare sistema tra istituzioni,produttori e consumatori per salvaguardare l’agroalimentare italiano.”

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Tag: ciboregole

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