Segnalo una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 10 gennaio scorso con cui quest’ultimo ha affermato che, nelle ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, l’invito a stipulare la convenzione privo della sottoscrizione della parte e della autenticazione dell’avvocato determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, l’invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita difettava della sottoscrizione della parte e della relativa autenticazione da parte dell’avvocato, in violazione dell’art. 4 del D. L. 132/2014, ai sensi del quale: “la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito”.
Poiché “alla disposizione suddetta va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita”, il giudice di merito ha dichiarato l’invalidità della procedura di negoziazione assistita e l’improcedibilità della domanda (Trib. di Roma n. 395 del 10 gennaio 2023). Clicca qui per Link alla sentenza.
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